Con la proroga della detrazione del (ex 55%) 65% a seguito del D.L. n. 63 del 4.6.2013, pubblicato in G.U. n. 130 del 5 giugno 2013 occorre tenere in considerazione che è possibile usufruire della detrazione per:

• la sostituzione degli impianti termici con caldaie a condensazione;

• il cambio delle finestre;

• le coibentazioni di tetti e pareti;

• l'installazione di pannelli solari per l'acqua calda;

• gli interventi misti di riqualificazione globale di fabbricati.

Non è più possibile usufruire delle detrazioni del 65%, dal 6.6.2013, per:

• per la sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza;

• per gli impianti geotermici a bassa entalpia;

• alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con modelli a pompa di calore.

Il termine per usufruire della detrazione scade al 31 dicembre 2013 per le singole unità ed al 30 giugno 2014 per i condomini. Con lo stesso decreto è stato riconosciuta un’ulteriore detrazione per l'arredamento della casa nella misura pari al 50% delle spese documentate (fino a 10mila euro) per l'acquisto di mobili, sugli immobili oggetto di interventi di ristrutturazione pertanto, da un’attenta lettura del decreto, risultano esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali continua ad applicarsi la sola detrazione del 50%. Sulla questione sarebbe opportuno un chiarimento ministeriale.

Detrazioni del 36-50% e del 55-65% in presenza di decesso del  Conduttore

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13, del 9 maggio 2013 ha ritenuto opportuno  sottolineare che in caso di decesso del conduttore (pertanto in presenza di un  contratto di locazione oppure di comodato) dell’immobile che ha eseguito interventi di  ristrutturazione o riqualificazione energetica per i quali sono previste le detrazioni d’imposta, le rate residue si trasferiscono esclusivamente in capo all'erede del  conduttore che subentri nel contratto di locazione e che conservi la materiale  detenzione dell'immobile.

La Circolare, pertanto, ritiene giustamente, che debbano essere rispettate, le seguenti  due condizioni:

·         ƒ la prima, che subentri direttamente e materialmente nella locazione;

·         ƒ la seconda, che sia rispettata la qualifica di erede.

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